Dlgs 33/2013 – Articolo 29, comma 2 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all’articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.
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Sezioni
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Tipologie di procedimento
- Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
- Telefono e posta elettronica
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Prevenzione della Corruzione
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Patrimonio immobiliare
- Pagamenti informatici
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- OIV
- Interventi straordinari e di emergenza
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Enti pubblici vigilati
- Enti di diritto privato controllati
- Dotazione organica
- Dirigenti cessati
- Dati sui pagamenti
- Contrattazione integrativa
- Contrattazione collettiva
- Conto annuale e tassi di assenza
- Canoni di locazione o affitto
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Atti generali
- Atti di programmazione delle opere pubbliche
- Articolazione degli uffici
- Accesso civico