Dlgs 33/2013 – Articolo 33 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Sezioni
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Tipologie di procedimento
- Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
- Telefono e posta elettronica
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Prevenzione della Corruzione
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Patrimonio immobiliare
- Pagamenti informatici
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- OIV
- Interventi straordinari e di emergenza
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Enti pubblici vigilati
- Enti di diritto privato controllati
- Dotazione organica
- Dirigenti cessati
- Dati sui pagamenti
- Contrattazione integrativa
- Contrattazione collettiva
- Conto annuale e tassi di assenza
- Canoni di locazione o affitto
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Atti generali
- Atti di programmazione delle opere pubbliche
- Articolazione degli uffici
- Accesso civico