Articolo 21, comma 2 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all’articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l’altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Sezioni
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Tipologie di procedimento
- Telefono e posta elettronica
- Prevenzione della Corruzione
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Patrimonio immobiliare
- Pagamenti informatici
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- OIV
- Interventi straordinari e di emergenza
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Dati sui pagamenti
- Contrattazione collettiva
- Conto annuale e tassi di assenza
- Canoni di locazione o affitto
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Atti generali
- Articolazione degli uffici
- Accesso civico
