Art. 13, c. 1 lett. d – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Sezioni
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Tipologie di procedimento
- Telefono e posta elettronica
- Prevenzione della Corruzione
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Patrimonio immobiliare
- Pagamenti informatici
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- OIV
- Interventi straordinari e di emergenza
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Dati sui pagamenti
- Contrattazione collettiva
- Conto annuale e tassi di assenza
- Canoni di locazione o affitto
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Atti generali
- Articolazione degli uffici
- Accesso civico
