Art. 32, c. 2, lett. a, Art. 10, c. 5 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all’evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell’articolo 32.
Sezioni
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Tipologie di procedimento
- Telefono e posta elettronica
- Prevenzione della Corruzione
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Patrimonio immobiliare
- Pagamenti informatici
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- OIV
- Interventi straordinari e di emergenza
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Dati sui pagamenti
- Contrattazione collettiva
- Conto annuale e tassi di assenza
- Canoni di locazione o affitto
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Atti generali
- Articolazione degli uffici
- Accesso civico