Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
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Sezioni
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Tipologie di procedimento
- Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche
- Telefono e posta elettronica
- Sistema di misurazione e valutazione della Performance
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Prevenzione della Corruzione
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Patrimonio immobiliare
- Pagamenti informatici
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- OIV
- Interventi straordinari e di emergenza
- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Enti pubblici vigilati
- Enti di diritto privato controllati
- Dotazione organica
- Dirigenti cessati
- Dati sui pagamenti
- Contrattazione integrativa
- Contrattazione collettiva
- Conto annuale e tassi di assenza
- Canoni di locazione o affitto
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Atti generali
- Atti di programmazione delle opere pubbliche
- Articolazione degli uffici
- Accesso civico