Dlgs 33/2013 – Articolo 26, comma 2 – Art. 27 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.
Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
Sezioni
- Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice
- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Tipologie di procedimento
- Telefono e posta elettronica
- Prevenzione della Corruzione
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Patrimonio immobiliare
- Pagamenti informatici
- Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- OIV
- Interventi straordinari e di emergenza
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- Dati sui pagamenti
- Contrattazione collettiva
- Conto annuale e tassi di assenza
- Canoni di locazione o affitto
- Bilancio preventivo e consuntivo
- Atti generali
- Articolazione degli uffici
- Accesso civico
